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Legge e social media: cosa devi sapere per essere un buon cittadino digitale [INTERVISTA – PARTE 1]

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Claudio Marchiondelli 

Consulente

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Pubblicato il 06/11/2015

 

legge e social media cosa devi sapere per essere un buon cittadino digitale

I social media e, più in generale, il web e internet sembrano essere, nella mente di molti dei suoi utenti, terra di nessuno.

Un territorio fuori dalla giurisdizione di qualsiasi legge.

Abbiamo sentito parlare e letto infinite volte di legge sulla privacy, cookie, di datagate e spionaggi, di cyberbullisimo e stalking nonché di pirateria e altri abusi. Per fare chiarezza su questi temi e approfondire le nostre responsabilità, diritti e doveri come cittadini digitali, abbiamo chiesto a quattro avvocati specializzati in diritto e internet di rispondere ad alcune domande.

Ecco le risposte di Ernesto Belisario e Valentina Frediani. Nel prossimo post le risposte di Roberta Rapicavoli e Andrea Lisi.

Ernesto Belisario

Avvocato, Senior Partner Studio Legale E-Lex 

Ernesto Belisario (Foto di Alessio Jacona)

Ernesto Belisario (Foto di Alessio Jacona)

Ai social media si possono applicare le leggi e codici (penale e civile) esistenti, come sembrano far pensare alcune recenti sentenze?

Il titolo di uno dei miei primi articoli in materia di diritto delle tecnologie era “Internet non è il far west”. Da anni, ormai, ci battiamo contro il falso mito per cui il web (e quindi i social media) sia uno spazio che sfugge alle regole applicabili nel mondo reale.
È quindi giusto ribadirlo con chiarezza: non esiste una contrapposizione tra reale e virtuale (l’uno regolato e l’altro no). Esistono comportamenti che sono vietati: tanto al bar o sulle pagine di un giornale, quanto in chat o in un post sui social media.
Qualunque utente, quindi, deve avere la consapevolezza che eventuali reati saranno perseguiti (così come dimostrano i precedenti giurisprudenziali in materia)

L’unione cronisti italiani (UNCI) e l’associazione nazionale giuristi informatici forensi (ANGIF) propongono delle leggi ad hoc: servono davvero?

Sono convintamente contrario alla promulgazione di leggi ad hoc per i social media. E ciò per un molteplice ordine di ragioni. Innanzitutto perchè non sono necessarie, in quanto sarebbe sufficiente applicare le regole che esistono già. in secondo luogo perchè, come ci dimostrano numerosi progetti di legge in materia, molto spesso con la scusa delle nuove norme si tenta di introdurre disposizioni di censura o comunque liberticide (come l’assai contestato obbligo di rettifica che vorrebbe equiparare tutti i blogger alle testate registrate). Infine, perchè focalizzare una disposizione su uno specifico strumento è errato sotto il profilo della tecnica normativa, dal momento che gli strumenti tecnologici sono soggetti a una veloceissima obsolescenza.

Quali sono i comportamenti che possono essere sicuramente perseguibili, e per quali altri invece non vi è accordo tra giuristi?

Ritengo che, allo stato dell’arte, tra gli addetti ai lavori inizi ad esserci accordo tra i comportamenti che sono perseguibili. E questo anche grazie ai precedenti giurisprudenziali che ormai ci sono e ci forniscono preziose certezze.
Sappiamo, ad esempio, che le offese (e in generale tutti i comportamenti lesivi dell’onore e della reputazione di altri soggetti) sono perseguibili, così come lo sono le abusive violazioni dei profili di altri utenti, ma anche i veri e propri casi di stalking che vengono consumati attraverso gli strumenti del Web 2.0. Così come pure è possibile attivarsi per la pubblicazione di contenuti senza l’autorizzazione e il consenso del soggetto titolare dei diritti su quei contenuti.
Mi sembra che tali certezze coprano alcuni dei comportamenti più importanti (e pericolosi).

Nei social a farla da padrone sono i contenuti generati dagli utenti, gli UGC. Con quali rischi e responsabilità, per chi li pubblica e diffonde?
Gli UGC presentano diverse problematiche legali. Innanzitutto bisogna ricordare che nessuna piattaforma può darci la garanzia - a priori - che i contenuti che ospita siano legittimi o che il loro uso non leda diritti di terzi.
In poche parole, riusare i contenuti degli utenti è un’azione che ci espone al rischio di contestazione relativa alla violazione di diritti di terzi. Per non parlare della circostanza per cui non si ha mai effettiva certezza in ordine all’identità e all’età degli utenti di cui si vuole riutilizzare i contenuti. Un terzo elemento da considerare poi è quello di verificare con attenzione la licenza con cui questi contenuti vengono rilasciati (dalla piattaforma o dal singolo utente) che condiziona il tipo di pubblicazione che è consentito fare degli stessi.

Da cosa dipende la competenza ad agire di un giudice italiano?
Naturalmente dipende dal tipo di azione che vogliamo intraprendere. Se si tratta di un’azione di responsabilità contrattuale, dovremo verificare le clausole in materia di foro competente contenute nell’accordo sottoscritto e, più in generale, quale legge sia applicabile.
In caso extracontrattuale, invece, esistono altri criteri che dipendono dalla tipologia del danno oppure dalla qualificazione giuridica dei soggetti danneggiati.
Diverso è invece il discorso in materia penale, nella quale i criteri che determinano la competenza del giudice italiano variano a seconda dell’illecito (luogo in cui la condotta è stata commessa, luogo in cui si è verificato l’evento offensivo, luogo in cui la generalità degli utenti avrebbe potuto fruire del sito).

Jobs act e controllo a distanza: chi ne può essere oggetto e fino a che punto?
La riforma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori supera uno storico ‘tabù’. Il Jobs Act conferma la necessità dell’accordo sindacale ai fini dell'installazione di un impianto di sorveglianza fisso, ma ammette controlli "liberi" (senza autorizzazione) per quanto riguarda tablet e cellulari in dotazione dei dipendenti nonché per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite.
Il datore di lavoro dovrà, naturalmente, "informare adeguatamente" il lavoratore sulle potenzialità di controllo sia degli impianti che degli strumenti e rispettare le norme sulla privacy.

Chi, come e con quali limiti, può raccogliere elementi per provare un reato monitorando un account social?
Sicuramente non vi è alcun problema nel monitorare l’attività pubblica svolta da un utente (ad es. verificando quanto postato in gruppi o sul proprio profilo), mentre dovranno essere ritenute vietate tutte quelle attività volte a vilolare gli account degli altri utenti (per accedere, ad esempio, alle loro conversazioni private).
Può essere interessante ricordare che la Corte di Cassazione, in proposito, ha affermato che spiare un dipendente che usa Facebook durante l'orario di lavoro non è reato né intercettazione, anche se si è usato un account fake per indurlo a chiacchierare.

Usando i social concediamo l’uso dei nostri contenuti, dati, metadati e licenze perenni per il loro utilizzo: esiste un modo per limitare o revocare queste concessioni previste da alcuni TOS?

I contratti che sottoscriviamo quando accediamo ai social network (i cc.dd. TOS) sono contratti per adesione in cui tutte le condizioni (a partire dall’eventuale licenza), sono unilateralmente predisposte dal fornitore; in poche parole, non abbiamo la possibilità di incidere sul contenuto del contratto, ma solo di scegliere se accettarlo o meno.
A noi utenti non resta quindi che:
scegliere quale provider utilizzare (e quindi quale contratto sottoscrivere) sulla base proprio delle condizioni contrattuali e delle facoltà che il fornitore si riserva sui nostri contenuti;
utilizzare il social in modo consapevole, ad esempio non postando contenuti su cui non vogliamo perdere il controllo.

Testamento digitale: quali gli strumenti, oltre a quelli previsti dagli stessi gestori?

Il quadro giuridico è incerto. In Italia non esiste una legislazione specifica e non è detto che venga approvata in futuro (anche se il Notariato ha costituito un gruppo di lavoro); anche negli USA solo 5 stati su 50 hanno regole in materia, e neppure troppo chiare.

Analogamente a quanto accade nel mondo reale, anche in quello dei bit la soluzione consigliabile è sempre quella di pensarci prima, scegliendo con il testamento quale assetto dare ai propri averi e rapporti digitali. In tal modo, infatti, avremo il pieno controllo delle nostre identità digitali e potremo evitare situazioni spiacevoli.
Ad esempio, se siamo presenti sui social network potremmo decidere di affidare i nostri profili ad un erede, incaricandolo della gestione; oppure, se desideriamo essere ricordati per una determinata attività (benefica, di impegno sociale o in una specifica branca del sapere), disporremo in modo che i nostri profili e le nostre pagine Web vengano affidate ad una fondazione che, senza scopo di lucro, provveda ad usare la nostra presenza online (ed i nostri contatti) per raggiungere determinati obiettivi e preservare i valori che più ci sono stati cari nel corso della nostra “vita terrena”.
Allo stesso modo disporremo a chi lasciare i dispositivi che contengono i nostri file nonché gli account sui diversi servizi di cloud computing cui siamo iscritti,precisando – se lo vogliamo – l’uso che i nostri eredi potranno fare di quei dati. Ovviamente, questo implica che non ci sia nulla che abbiamo intenzione di tenere nascosto ai nostri cari; al contrario, se per motivi di opportunità, non vogliamo che alcune informazioni vengano conosciute (ad esempio, un aborto, un matrimonio o un licenziamento) potremo nominare un esecutore testamentario che si occupi di far chiudere i nostri profili sui social network, o di cancellare le nostre email e tutti i file che desideriamo non sopravvivano a noi.

Consigli per un uso responsabile e consapevole dei social?
Una constatazione poco giuridica che però aiuta nell’uso dei social è quella di usare il buon senso. Di rileggere attentamente prima di postare o, in generale, di interagire con gli altri utenti, magari osservando le regole della netiquette, tanto cara ai primi utenti del web. Tuttavia, visto che il buon senso non è così diffuso nell’utilizzo dei social, può essere opportuno adottare nei diversi ambiti (a scuola, in azienda) dei documenti chiamati social media policy in cui obbligare gli utenti ad un uso consapevole ed accorto degli strumenti del Web 2.0, evitando spiacevoli contenziosi.

 

Valentina Frediani

Avvocato, titolare dello Studio Legale omonimo attivo dal 2002, fin dall’inizio della sua attività ha fatto una scelta precisa: scommettere su un settore, quello del diritto informatico e delle nuove tecnologie, all’epoca poco esplorato, oltre che scarsamente valorizzato. Privacy, proprietà intellettuale, digitalizzazione e reati informatici connessi al DL 231/01, sono le principali tematiche di cui si occupa ogni giorno con i suoi collaboratori.
Una passione, quella per gli aspetti normativi delle nuove tecnologie, che negli anni l’ha portata ad affiancare, all’attività puramente legale, quella formativa e divulgativa.

 

Valentina Frediani

Valentina Frediani

 

 

Ai social media si possono applicare le leggi e codici (penale e civile) esistenti, come sembrano far pensare alcune recenti sentenze?
Sicuramente possiamo applicare la normativa vigente anche ai social media; il punto però è un altro: alcuni passaggi normativi sono palesemente anacronistici rispetto all’evoluzione del mondo social. Da una parte abbiamo un’Autorità Garante in materia di protezione dati personali molto presente su questi aspetti e coordinata anche rispetto alle riflessioni che vengono fatte su fronti internazionali, ma dall’altra abbiamo anche una forte carenza di interventi legislativi.

L’unione cronisti italiani (UNCI) e l’associazione nazionale giuristi informatici forensi (ANGIF) propongono delle leggi ad hoc: servono davvero?

Assolutamente sì. Concordo su queste posizioni e ritengo che al tavolo per lo sviluppo di proposte normative veramente efficienti debbano sedere attivamente diversi interlocutori. Seguendo lo stile professionale sul quale mi baso, direi che sia anche essenziale prestare attenzione a quello che sta succedendo a livello internazionale perché non si può pensare di produrre norme avulse da quelle di altri Paesi considerata l’estensione degli effetti dei social media.

Quali sono i comportamenti che possono essere sicuramente perseguibili, e per quali altri invece non vi è accordo tra giuristi?

La risposta non renderebbe giustizia a quelle che sono le singole posizioni. Personalmente ritengo che dovrebbe essere importante adottare un criterio prioritario sulla base di quelle che sono le casistiche più diffuse: ci sono delle problematiche che rappresentano ormai degli evergreen e che non vengono sviscerate. Si pensi alle problematiche connesse all’identità digitale piuttosto che alla libertà di espressione.

Nei social a farla da padrone sono i contenuti generati dagli utenti, gli UGC. Con quali rischi e responsabilità, per chi li pubblica e diffonde?

Purtroppo spesso i fruitori dei social non possiedono una conoscenza giuridica della portata delle proprie pubblicazioni. Talvolta ci sono condotte giuridicamente rilevanti che vengono poste in essere in buona fede ed è proprio l’ignorare la rilevanza lesiva che genera la pubblicazione e la diffusione da parte dell’utente. Sono sempre più frequenti casi in cui l’utente volutamente pubblica informazioni, immagini e quant’altro conscio della volontà lesiva nei confronti dei soggetti che vuole colpire. È incredibile pensare che gli utenti in particolare di fascia di età 25/40 anni pubblichino contenuti senza rendersi conto delle responsabilità talvolta penali, spesso civilistiche, cui potrebbero andare incontro. In questo momento la nostra società sta pagando quello che io definisco “ lo scotto del cambio generazionale”. A fronte dell’evoluzione degli strumenti di comunicazione sociale, si è assistito ad un arresto culturale delle generazioni che maggiormente stanno utilizzando questi strumenti. Sono fermamente convinta che i bambini di oggi saranno degli utenti molto presenti ed istruiti sia durante il periodo adolescenziale che in quello successivo proprio perché saranno cresciuti in un ambiente sociale completamente diverso da quello in cui storicamente è cresciuta la mia generazione e la generazione antecedente alla mia.

Da cosa dipende la competenza ad agire di un giudice italiano?

A farla da padrone è il criterio inerente la competenza per territorio di commissione del reato. Ci sono poi varie variabili che possono essere caratterizzate dalla residenza del soggetto leso piuttosto che da quella relativa a chi ha adottato la condotta lesiva.

Jobs act e controllo a distanza: chi ne può essere oggetto e fino a che punto?

Qui si apre un mondo. Proprio in questi giorni sto affrontando il tema sotto svariati punti di vista. Personalmente ritengo il secondo comma dell’articolo 4, come è stato introdotto, alquanto “elastico”: mi sentirei di confermare solo ed esclusivamente gli aspetti inerenti la videosorveglianza per cui si aggiunge la possibilità di adozione nell’ipotesi di volontà datoriale di tutelare il patrimonio aziendale; su adozione di sistemi biometrici, geolocalizzazioni ed altri strumenti di controllo diretto o incidentale a distanza, a mio parere occorre fare una valutazione di volta in volta dimensionata al core business, le necessità oggettive ed organizzative ed ad altri aspetti che possono essere caratterizzati anche dalla singola tecnologia che verrà adottata

Chi, come e con quali limiti, può raccogliere elementi per provare un reato monitorando un account social?

Provare un reato è una prerogativa delle autorità competenti ovvero quelle autorizzate in sede di indagini sia per scopi di parte che pubblici. In particolare la Polizia Postale e delle Comunicazioni, sui reati informatici e via web. Può comunque intervenire nella fase preliminare anche l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e chiaramente le forze di Polizia su indicazione delle Procure competenti.

Usando i social concediamo l’uso dei nostri contenuti, dati, metadati e licenze perenni per il loro utilizzo: esiste un modo per limitare o revocare queste concessioni previste da alcuni TOS?

Beh non tutti gli strumenti social comportano di default una rinuncia al dominio sui propri contenuti. Sicuramente essere consapevoli dei rischi collegati alla rinuncia a molti dei propri diritti su quanto si pubblica può diventare uno stimolo personale alla selezione di quanto diffondere tramite i social. Ci sono alcuni social media che consentono di limitare attraverso la sottoscrizione di apposite clausole in materia di privacy i rischi legati all’immissione dei nostri contenuti. Il concetto è sempre lo stesso: non è ammessa ignoranza per chi naviga sulla rete. Come sappiamo, recentemente la Corte Europea ha messo in discussione alcuni aspetti relativi alla trasmissione negli Stati Uniti dei dati personali proprio a seguito di una denuncia contro un colosso dei social media: a breve sicuramente con l’introduzione del regolamento in materia di trattamento dati personali, il panorama relativo all’esercizio dei diritti inerenti la gestione dei contenuti immessi nei social subirà dei cambiamenti; nel frattempo informarsi e capire le possibili conseguenze dell’immissione dei nostri contenuti è fondamentale. Basti considerare che ormai oggi sono molte le aziende che preselezionano candidati sulla base delle risultanze emerse da un’analisi dell’uso dei social media. Altrettanto pesante risulta l’influenza sulle relazioni sociali.

Testamento digitale: quali gli strumenti, oltre a quelli previsti dagli stessi gestori?

A mio parere i tempi sono prematuri per parlare seriamente di testamento digitale da un punto di vista delle opportunità normative. Il nostro legislatore ha stabilito dei criteri in tempi in cui i social media non erano nemmeno nell’immaginazione di pochi eletti. Su questo mi sentirei di dire che lasciare a un accordo tra privati questo delicato tema non è da società civile.

Consigli per un uso responsabile e consapevole dei social?

Bisogna sempre partire dal concetto che come minimo quello che non è ammesso nell’ambito sociale ordinario è tantomeno ammesso in quello social ed occorre essere consapevoli che la portata dei social, sia a livello di storicizzazione dei nostri punti di vista sia a livello di lesività ha una portata incalcolabile e non perimetrabile con effetti sia sul fronte personale che nei confronti degli altri, spesso non controllabili. Detto questo sono una grandissima sostenitrice dei social pur se il loro utilizzo è condizionato dalle mie conoscenze legate alla professione: prima di creare un profilo leggo i contenuti di adesione perché se si intende rinunciare ad alcuni diritti è bene esserne giustamente consapevoli.

Scritto da

Claudio Marchiondelli 

Consulente

Sono un immigrato digitale e non: nato in Argentina, Italiano per cultura e sangue, mi occupo di informatica e digitale da sempre, con la stessa passione. Curioso, sempre in … continua

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