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Fa più paura l'omicida o chi mette like? La parola agli avvocati sul caso Pagnani

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Francesco Gavatorta 

Columnist @Ninja Marketing

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Pubblicato il 03/12/2014


Un uomo uccide la moglie e, ancora in preda al raptus, scrive sul suo profilo Facebook un ultimo, macabro insulto che vale come annuncio del suo gesto folle.  Basterebbe già questo a farci pensare d'essere in un romanzo grottesco, ma al peggio non c'è fine, e uno status che dovrebbe rimanere solitario si riempie di like e viene ricondiviso centinaia di volte, oltre 400. Infine, Facebook che attende (troppe?) ore per disabilitare un profilo personale che da anonimo è diventato simbolo di un uso distorto e malato del social network.

La storia di Cosimo Pagnani e dell'omicidio della ex moglie ha superato la fantasia, e lasciato esterefatti gli utenti italiani di Facebook. Cosa può portare chiunque a lasciare un "like" o un commento a uno status di questo genere? E cosa può portare altri a creare pagine fan, nel tentativo di cavalcare l'hype della discussione?

cosimo pagnani facebook

cosimo pagnani facebook

Alcuni articoli, come un pezzo uscito su ValigiaBlu.it, hanno indicato in una sadica campagna di trollaggio l'alto numero di interazioni ottenuto dallo status dell'uxoricida. Altri, nella semplice tendenza connaturata nello strumento di innalzare il livello della discussione, ancor di più di quello che già è. Di certo, rimane il dubbio se questo tipo d'interazioni possano in qualche modo prefigurare un reato, considerando che il like lasciato su uno status, così come un commento favorevole, divertito, empatico, o peggio uno sharing, equivalgono a un endorsement allo status stesso.

Per comprendere di più lo scenario, abbiamo chiesto ad alcuni avvocati cosa recita la legge italiana sul comportamento tenuto dagli utenti su Facebook e in generale sui social network, se in casi estremi come questi un'interazione che equivale a un'approvazione possa rivelarsi un'infrazione della norma (oltre che del buon gusto e del senso civico), prefigurando un reato.

Avvocato Claudio PartesottiAvvocato Claudio Partesotti (ICT Legal Consulting)
Il recente episodio dell’omicidio di una donna da parte dell'ex marito ha comprensibilmente destato pubblico stupore e indignazione non solo per rappresentare l'ennesimo caso di violenza endo-familiare, ma anche per le modalità di comunicazione del delitto da parte del suo autore attraverso un post su un noto social network (pubblicando la frase “sei morta troia”); nonchè per alcune manifestazioni di apparente adesione al post da parte di altri iscritti, mediante un clic sulla funzione “like/mi piace” dello stesso social network.

Al netto di ogni altra considerazione o censura morale dell’intero accaduto, il compito del legale è quello di valutare se - in una prospettiva strettamente giuridica - possano rilevarsi dei profili di responsabilità penale in capo a coloro che - in base a quanto dichiarato dagli organi di informazione - hanno manifestato la loro approvazione al post in questione con un “like”.
La fattispecie penale che potrebbe potenzialmente venire a rilevare nel caso in questione è quella dell’apologia di delitto, prevista dall’art. 414 del codice penale; questa norma sanziona quella specifica forma di manifestazione del pensiero attraverso la quale si esaltano il delitto e/o il suo autore, in modo da istigare indirettamente all’imitazione del gesto o, altrimenti, attenuare il disvalore che normalmente è associato alla condotta delittuosa.
A tale proposito va precisato che per aversi un’effettiva apologia di delitto non è sufficiente qualunque manifestazione di pensiero “adesiva”; occorre invece che l’adesione sia idonea - per la sua capacità di suggestione e persuasione - a creare il pericolo di un incitamento del pubblico a commettere analoghi delitti, tenuto conto del contesto socio-temporale nel quale l’adesione viene manifestata.
Su questa premessa interpretativa occorre chiedersi se il “like” alla frase del post possa ritenersi un’adesione ad un delitto e avere al contempo una forza (anche solo potenzialmente) istigatrice nel pubblico, anche tenuto conto della immediatezza e della facilità con cui la funzione “like” può essere -come in effetti viene- utilizzata nei social network per esprimere una qualunque forma di apprezzamento. L’esame della questione interessa quindi necessariamente non solo il “like” in sé considerato, ma anche la frase incriminata di cui il “like” rappresenta l’adesione.
Ora, pur non essendo un penalista, a me pare che per quanto violenta e cruda (“sei morta, troia”), questa frase singolarmente considerata (e, quindi, isolata dalle altre informazioni apprese dalla cronaca che a posteriori ricollegano inevitabilmente la frase al delitto effettivamente maturato dall’autore del post) non necessariamente comunichi al pubblico l’effettivo compimento di uno specifico e circostanziato delitto da parte del suo autore.
Ne consegue che anche il “like” non necessariamente rappresenta l’espressione di un’adesione ad un delitto da parte dell’utente che clicca sulla funzione “like” (proprio perché l’utente che clicca potrebbe non essersi reso conto di manifestare approvazione ad un delitto e/o all'omicidio di quella specifica persona); e d’altro canto, anche ammesso che tale “like” potesse valere quale forma di adesione al delitto annunciato sul post (ad esempio, perché espresso da un utente del social network dopo essere venuto altrimenti a conoscenza del delitto), riterrei ragionevole pensare che tale “like” - per quanto moralmente riprovevole - non possa ritenersi avere una forza espressiva tale da incitare altri soggetti a compiere altri omicidi  (ovviamente singolarmente considerato, senza che possa rilevare l’effetto emotivo creato nel pubblico dal cumulo di “like” di più soggetti).

Avvocato Roberta RapicavoliAvvocato Roberta Rapicavoli (Of Counsel SLF - Colin & Partners Srl)
Tralasciando le considerazioni di tipo morale ed etico, ciò che occorre chiedersi è se comportamenti ormai tipici del mondo del web 2.0 – tra cui, ad esempio, un semplice “like” espresso con riferimento ad un post pubblicato su Facebook - fino a ieri ignoti al diritto e alla giurisprudenza, possano, in relazione al contenuto del messaggio, determinare delle conseguenze penalmente rilevanti e coinvolgere, a titolo di concorso nel reato, chi ha cliccato sul “mi piace”.
Sul punto occorre considerare che la responsabilità a titolo di concorso presuppone che ciascun concorrente arrechi un contributo personale alla realizzazione del reato. Tale contributo potrà essere sia di tipo materiale sia di tipo morale, come nel caso di chi tenga una condotta che, di fatto, rafforzi il proposito criminoso altrui.
Senza poter approfondire l’argomento in questa sede, credo sia però interessante rilevare che se, in passato, la giurisprudenza ha escluso che integri la complicità morale la condotta di chi esprime compiacimento per il fatto illecito commesso da altro soggetto dinnanzi ai suoi occhi, difficilmente potrà giungersi oggi a diverse interpretazioni in ordine al comportamento di chi esprima il proprio “like” su un post.


Avvocato Massimo SterpiAvvocato Massimo Sterpi (Jacobacci & Associati)
La pubblica esaltazione di un delitto commesso da altri può astrattamente configurare il delitto di apologia di reato, previsto dall'art. 414 c.p..

Tale norma prevede, tra l'altro, la punibilità di chi pubblicamente fa l’'apologia di uno o più delitti, come appunto l'omicidio.

Credo chi opera sui social network confidi eccessivamente di essere irreperibile, ma questo non è affatto vero. Le autorità sono infatti ormai in grado di trovare praticamente chiunque.

E questo dovrebbe far riflettere molto prima di postare certi commenti.


Guido Scorza
, interpellato già ieri sera dalla nostra redazione, ci ha sottolineato come la volontà di chi compie un endorsement di questa portata sia decisivo per stabilire se ci siano sul serio gli estremi per aprire un tavolo d'analisi che identifichi che reato sia stato compiuto, e nel caso la ricerca non portasse risultato, pensarne uno ex novo.

Insomma: le interpretazione sono molteplici e ancora una risposta unicova non c'è. In ogni caso, la storia di Cosimo Pagnani lascia più di un interrogativo sul ruolo di Facebook e le meccaniche che portano gli utenti a interagirci dentro: di certo, però, anche ascoltando i nostri esperti, sembra sempre più necessario provare a capire dove la legge può arrivare a fermare quest'emorragia di violenza che in questi giorni hanno riempito le bacheche di molti, forse troppi, utenti, trovando un modo per punire anche chi nella violenza verbale oltrepassa ogni limite.

Scritto da

Francesco Gavatorta 

Columnist @Ninja Marketing

Strategist, trainer, giornalista pubblicista. Specializzato in Comunicazione Multimediale e di Massa e Storytelling. Columnist @Ninja Marketing. Trainer @Ninja Academy. Pe… continua

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