Questo post è stato scritto a quattro mani da Antonia Verna e Marco Bellezza, in collaborazione con lo studio legale Portolano-Cavallo, sottoforma di un'utile rassegna per Ninja Marketing che vuole guidare la startup a darsi basi solide, dagli aspetti regolamentari ai consigli dei consulenti.
Il mercato e la struttura giuridica della startup
Il lancio di una nuova iniziativa imprenditoriale richiede che i promotori prestino particolare attenzione alla scelta degli strumenti giuridici necessari per realizzare l’idea: è consigliabile che la struttura sia discussa ed analizzata preliminarmente insieme ad un commercialista/fiscalista ed un avvocato al fine di identificare e concordare le formalità che dovranno essere adempiute per implementarla.
Quale tipo societario scegliere?
S.p.a., S.r.l., S.a.s., e così via: qual è la vesta giuridica giusta per una startup? L’analisi e la valutazione della struttura legale da adottare per realizzare il progetto comprende tra le altre cose anche la scelta del veicolo societario più consono alla tipologia di business, alle esigenze delle parti coinvolte ed alle prospettive di crescita.
Partendo dal dato che nella maggioranza dei casi dietro il progetto esista una pluralità di persone, di solito la scelta ricade sulle società di capitali, e, in particolare, sulla società a responsabilità limitata, la “S.r.l.”, in quanto è sufficiente un capitale sociale di 10.000 euro per costituirla (a differenza dei 120.000 euro richiesti per la società per azioni, “S.p.a.”) e non c’è l’obbligo di nominare i sindaci. Sia nel caso di S.r.l. che di S.p.a. con più soci fondatori, è sufficiente versare il 25% del capitale perché la società sia validamente costituita. Il restante 75% può essere versato in un momento successivo, salvo che si tratti di società unipersonale, nel qual caso l’intero capitale minimo richiesto dalla legge deve essere versato all’atto costitutivo.
In aggiunta alla figura tradizionale della S.r.l., sono state introdotte negli ultimi anni due nuove tipologie di S.r.l.: la società semplificata a responsabilità limitata (“S.r.l.s.”) e la società a responsabilità limitata con un capitale sociale minimo inferiore a 10.000 euro.
Queste due nuove tipologie sono state introdotte allo scopo di favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali in quanto entrambe possono essere costituite con un capitale sociale minimo compreso tra 1 e 10.000 euro (che deve essere interamente versato all’atto della costituzione). Tuttavia, in entrambi i casi la normativa di riferimento prevede vincoli e restrizioni rispetto alla disciplina tipica della S.r.l., di cui è opportuno tener conto affinchè sia fatta una valutazione funzionale alle peculiarità del progetto.
Nella fase di scelta bisogna considerare tutte le possibili alternative, lasciandosi consigliare da esperti legali e contemperando vari fattori, inclusi i costi di avvio e di gestione della nuova società.
I rapporti tra i soci fondatori
Nella fase di lancio è senz’altro opportuno e necessario che i soci fondatori condividano un piano d’azione che includa prospettive di sviluppo e strategie operative. Ci riferiamo al cosiddetto “business plan”. In sede di costituzione del veicolo societario prescelto, i soci fondatori dovranno condividere ed approvare le disposizioni dello statuto sociale, che regolerà la vita della futura società ed i rapporti tra i soci. Qualora i soci fondatori vogliano mantenere riservato il contenuto di taluni accordi, potranno procedere alla redazione di patti parasociali. In quest’ultimo caso, sarebbe consigliabile predisporre delle scritture semplici e non dilungarsi in negoziazioni di clausole complesse dal momento che tali patti dovranno necessariamente essere rivisti e rinegoziati nel momento in cui si dovrà disciplinare l’entrata di un socio finanziatore.
La startup innovativa
All’atto di costituzione della nuova società, i soci fondatori dovranno verificare se la start up che stanno avviando possa o meno qualificarsi come “startup innovativa”, alla luce di quanto previsto dalla legge entrata in vigore il 19 dicembre 2012, come successivamente modificata. Infatti, laddove siano presenti i requisiti richiesti dalla legge, il legale rappresentante della società potrà rilasciare una autodichiarazione al registro delle imprese del luogo in cui ha sede la società, chiedendo la registrazione della società come start up innovativa in una sezione speciale.
La qualifica di startup innovativa si presume resti per i primi quattro anni di vita della startup, salvo che prima di tale termine la società perda anche uno solo dei requisiti richiesti dalla legge.
Il riconoscimento della qualifica di startup innovativa comporta per la società, per chi investe nel suo capitale e per chi lavora per la stessa, la possibilità di godere di talune agevolazioni societarie, nonché di godere di alcuni benefici fiscali.
Gli aspetti regolamentari
Bisogna accertarsi se l’attività che la startup intende svolgere sia soggetta al rilascio di appositi provvedimenti autorizzatori da parte di autorità pubbliche o enti di certificazione.
Nel settore dell’eCommerce è sufficiente che prima dell’inizio dell’attività venga presentata la segnalazione certificata di inizio attività (“SCIA”). In altri casi, invece, con riferimento all’esercizio di specifiche attività anche online, potrebbero essere richiesti specifici titoli abilitativi.
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Chi sono gli autori
Antonia Verna
Antonia è socia dello studio dal 1° gennaio 2012, precedentemente ha lavorato a Londra ed a Milano presso un primario studio italiano. Assiste da più di 15 anni clienti italiani e stranieri in operazioni riguardanti i settori Mergers & Acquisitions, Private Equity & Venture Capital, societario e contrattuale. Antonia ha sviluppato una solida competenza in relazione al lancio di start-up, soprattutto nel digitale e nei settori IT.
Antonia partecipa, in qualità di docente, alle clinic in materia di diritto commerciale, M&A ePrivate Equity organizzate dalla Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Nel 1996 ha frequentato un corso di specializzazione post-laurea in “Giurista internazionale d’Impresa” presso la School of Management della LUISS Guido Carli di Roma. Nel 2000 ha conseguito il Master of Laws presso la Temple University di Philadelphia.
E’ autrice di diversi articoli in materia di M&A e corporate finance pubblicati su diverse newsletter e riviste di settore.
E’ Vice Presidente di EWLA (European Women Lawyers Association) e membro di IBA (International Bar Association), PWA (Professional Women Association) e EPWN(European Professional Women’s Network).
Marco Bellezza
Assiste clienti, italiani e stranieri, in questioni relative al diritto dei media e delle nuove tecnologie in ambito stragiudiziale e giudiziale.
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali e coautore del “Codice della comunicazione digitale” (Egea 2012). Collabora stabilmente con la rivista “Giurisprudenza Italiana”.
E’ fondatore e presidente dell’Osservatorio Pugliese della Proprietà Intellettuale Concorrenza e Consumo digitale (www.oppic.it).
È membro della redazione del sito medialaws.eu dedicato all’approfondimento del diritto comparato dei media e della comunicazione. Collabora stabilmente con il blog Media Wiredel Center for Global Communication Studies dell’Annenberg School - Università della Pennsylvania.