C'era una volta, nel lontano 1982, un signore ansioso di possedere la sua tanto sperata quota di TFR. Una volta ricevuta, la dichiarò e pagò tutte le imposte dovute, finchè non si accorse di aver versato troppo e decise di chiedere un rimborso all'erario... Dopo trent'anni, una serie innumerevole di ricorsi e cause vinte, la famiglia del signore, che nel frattempo era passato a miglior vita, non può ancora porre la parola fine alla faccenda.
Per quanto surreale non si tratta di una storia inventata, ma di uno dei casi limite presente tra i migliaia di ricorsi ancora aperti che hanno per oggetto questioni tributarie. Fortunatamente non si arriva sempre a questi livelli, ma è comunque sconcentante la facilità con la quale, di fronte ad una cartella che riteniamo inesatta, ci rivolgiamo subito ad un giudice, senza provare soluzioni alternative.
Grazie al lavoro dell'Agenzia delle Entrate, il numero dei casi definiti sta aumentando, ma è necessario trovare soluzioni che evitino il formarsi di nuovi ricorsi.
Per questo, con il decreto legge 98/2011 è stato introdotto l'istituto della mediazione fiscale, divenuto obbligatorio a partire dal 1 aprile 2012 per somme minori ai 20 mila euro.
Definizione
Si tratta di uno strumento che delega agli uffici che hanno emesso l'atto "sotto accusa", la risoluzione delle controversie che non necessitano del giudizio di un tribunale, che sarà interpellato solo in caso di esito negativo della mediazione.
Requisiti
La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1 aprile 2012 (dettaglio requisiti).
Presentazione istanza
Il soggetto deve notificare all'ente, il ricorso e l'istanza di mediazione entro 60 giorni dal ricevimento della cartella da contestare, allegando da subito copia dei documenti da depositare in caso di un'eventuale costituzione in giudizio.
E' possibile presentare anche una proposta di mediazione, nella quale dovrà essere chiara la rideterminazione dell'ammmontare della spesa.
La domanda è esente dal versamento del'imposta di bollo, tale contributo sarà dovuto soltanto nel caso in cui dovesse depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione.
Elaborazione da parte dell'ufficio
Gli uffici competenti si occuperanno di elaborare la pratica, il cui esito potrà essere:
- accettazione, totale o parziale della domanda del contribuente
- rifiuto
- contro-proposta di mediazione
e dovrà arrivare entro i 90 giorni successivi.
L’accordo di mediazione si conclude con l'accettazione da entrambi le parti della stesso accordo, da perfezionare entro 20 giorni con il versamento dell’importo stabilito.
La mediazione comporta per il contribuente la riduzione automatica delle sanzioni amministrative del 60%.
Tale beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l’imposta del procedimento di mediazione.
Pro e contro: troviamoli insieme
Cosa ne pensate di questa novità dell'Agenzia dell'Entrate?
Nei prossimi giorni pubblicheremo l'articolo complementare a questo, nel quale provo ad analizzare meglio lo strumento della mediazione e proverò, in particolare, a dare rilievo alle reazioni dei contribuenti, ovvero a coloro che si scontrano concretamente con la nuova procedura.
Per facilitazione, lascio ancora alcuni punti chiave relativi alla mediazione culturale:
(1) Per le cartelle inferiori ai 20 mila euro è impossibile rivolgersi al giudice senza aver presentato l'istanza all'ufficio che ha emesso l'atto "incriminato"
(2) Al momento della presentazione dell'istanza dovete già predisporre tutto per una futura causa, ovvero presentare già i documenti necessari e inserire una motivazione che può essere fatta valere anche di fronte ad un giudice (istanza e fasi successive dovranno avere le stesse motivazioni)
(3) Solo l'Agenzia delle entrate è operativa per la presentazione delle istanze.
Poiché ogni ufficio può occuparsi dei propri atti, ne consegue che è possibile "mediare" solo imposte dovute all'Agenzia delle Entrate.
Aspetto quindi domande e preziosi commenti sull'argomento!