Nelle scorse settimane, abbiamo provato ad aprire gli occhi dei nostri lettori sui rischi di condividere online le foto di minori, e in particolari di bambini.
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Per fare ulteriore chiarezza sul tema, abbiamo fatto qualche domanda a due figure molto differenti, ma significative in temi di bambini e di legge: la nota blogger Francesca Crescentini di tegamini.it e l'avvocato Roberta Rapicavoli dell'omonimo studio legale.
Francesca, posti le foto del tuo Minicuore online?
Minicuore ha quattro mesi e non ho ancora postato una sua foto vera e propria. Ho cercato di incanalare tutta la mia gioia e la mia fierezza in scatti di manine, piedini e giochini. E non ho fatto particolarmente fatica.
Racconto già tanto di me online che non mi è sembrato “necessario” buttare anche il mio bambino nel calderone. Non mi serve l’approvazione di migliaia di sconosciuti per sapere che le cose stanno andando bene.
Non biasimo chi fa una scelta diversa, ma io la vivo come una possibilità di condivisione un po’ troppo invasiva: pubblicare foto di bambini supera la soglia di intimità che sono disposta ad accettare.
Pensi che l'utilizzo dei bambini possa aiutare la carriera dei genitori?
La mia foto più amata su Instagram è una manina di Minicuore. Mi domando cosa succederebbe se ne mettessi una al giorno. Ma di Minicuore tutto intero, proprio. Racimolerei più follower? Probabilmente sì. Ne vale la pena? Non penso. La verità è che non riesco a concepire l’utilizzo strumentale di un bambino sui social per aumentare l’engagement.
Dopo esserci confrontati con un punto di vista "social", approfondiamo la questione legale, facendo qualche domanda mirata all'avvocato Roberta Rapicavoli, docente di Ninja Academy, specializzata in privacy, diritto di internet e delle nuove tecnologie.
La legge italiana tutela l’immagine dei bambini?
L’immagine riceve ampia tutela nel nostro ordinamento. Sono infatti molteplici le fonti normative che disciplinano il diritto all’immagine.
Tra queste vanno sicuramente richiamate:
- Il codice civile, il cui articolo 10 dispone un generico divieto di utilizzo di immagini altrui qualora l’esposizione o la pubblicazione siano effettuate fuori dai casi consentiti dalla legge o, comunque, in modo da ledere il decoro o la reputazione della persona ritratta
- La legge sul diritto d’autore (legge 633/1941) e, più precisamente, gli articoli 96 e 97, secondo cui Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, a meno che la riproduzione dell’immagine non sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico o sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali
- Il Codice privacy (D. lgs. 196/2003), che tutela l’immagine quale dato personale qualora consenta di identificare la persona ritratta, disponendo che il suo trattamento sia possibile solo previo consenso espresso da parte del soggetto ritratto, a meno che non ricorra una delle ipotesi di esenzione in presenza delle quali è possibile effettuare il trattamento dei dati anche senza autorizzazione (come nel caso in cui la pubblicazione dell’immagine avvenga nell’esercizio del diritto di cronaca e libertà di espressione)
- Alcune norme penalistiche che vietano, in assenza di consenso, la pubblicazione delle immagini delle vittime di violenza sessuale (art. 734 bis del codice penale) o delle persone soggette a misure restrittive della libertà personale (art. 114 comma 6 bis del codice di procedura penale).
Particolare attenzione è poi riservata all’immagine del minore.
Sul punto infatti basti considerare, oltre alla normativa sopra richiamata, anche la presenza di disposizioni che tutelano specificamente il ritratto del minore.
Così, ad esempio, l’art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (allegato A1 al codice privacy), in base al quale il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca anche quando il minore sia coinvolto in fatti di cronaca o sussista un motivo di rilevante interesse pubblico alla conoscenza di determinate notizie.
In generale, allora, occorre ricordare che la tutela del diritto all’immagine prevista nel nostro ordinamento esclude la possibilità di pubblicare fotografie che ritraggono soggetti terzi senza il loro consenso, a meno che non ricorrano particolari ipotesi, come ad esempio il caso in cui la pubblicazione avvenga nell’esercizio dei diritti di critica o di cronaca, che tuttavia cedono innanzi al diritto alla riservatezza del minore.
In caso di controversia con la piattaforma, esiste una tutela differente se la diffusione è avvenuta per mano di qualcun altro?
Ciascuno di noi è libero di autorizzare terzi all’utilizzo della propria immagine. Si pensi ad esempio al caso in cui si dovesse ricevere la richiesta di essere coinvolti in un video pubblicitario. Ugualmente, quando decidiamo di pubblicare online, all’interno di una piattaforma social, una fotografia che ci ritrae, di fatto, autorizziamo il titolare della piattaforma al suo utilizzo, secondo quanto indicato nelle condizioni che si accettano in fase di iscrizione al social network. Così, ad esempio, chi è iscritto a Facebook sa – o dovrebbe sapere – che in ordine ai contenuti protetti dal diritto di proprietà intellettuale – tra cui rientrano anche le foto - l’utente fornisce al titolare della piattaforma una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, che consente l’utilizzo del materiale pubblicato finché l’utente non decide di eliminare il suo account o i contenuti presenti nel suo account, a meno che gli stessi non siano stati condivisi da terzi. Nel caso in cui l’immagine si riferisca a un minore, poiché quest’ultimo è privo di capacità di agire, gli atti dispositivi potranno essere compiuti dal suo legale rappresentante. Così, riprendendo l’esempio di cui sopra, sarà chi esercita la potestà genitoriale ad autorizzare l’agenzia pubblicitaria alla pubblicazione della fotografia del figlio minore in una determinata pubblicità. Ugualmente, è possibile, da parte del genitore, anche la pubblicazione sulle piattaforme social delle immagini dei minori, che potranno poi essere rimosse dal genitore stesso che le ha pubblicate oppure dal diretto interessato, nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 197/2003 (Codice Privacy).
E voi, amici lettori, amante condividere le foto di figli, cuginetti e nipotini online? Che ne pensate di quanto raccontato dai nostri esperti? Ditecelo sulla nostra pagina Facebook e sul nostro gruppo LinkedIn!