Vendita B2B e B2C, le differenze che devi conoscere per il tuo eCommerce
Questi modelli di vendita hanno differenze tali da poter influenzare il modello di business del tuo eCommerce
30 Marzo 2021
Continua la serie di articoli di LegalBlink sulle tematiche legali del mondo eCommerce. Questa volta parliamo delle differenze tra vendere a consumatori e a professionisti. È importante conoscere queste differenze? Assolutamente sì. Infatti, come vedremo, questi modelli di vendita hanno differenze tali da poter influenzare il modello di business di un eCommerce.
Partiamo dalle definizioni
Come spesso accade in ambito legale, le definizioni sono molto importanti. Quindi, è essenziale capire chi possa essere definito “consumatore” e chi “professionista”. Consumatore: la persona fisica che acquista sul sito per uno scopo diverso rispetto all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Professionista: la persona fisica o giuridica che acquista sul sito nell’ambito della sua attività imprenditoriale o professionale svolta. In base a questa differenziazione si possono identificare due macro-categorie di vendita online: B2C: vendite effettuate da imprenditori (la tua azienda) a consumatori. B2B: vendite effettuate tra professionisti. Come essere certi di qualificare il cliente come “consumatore” oppure “professionista”? Nella pratica può essere difficile sapere se il tuo cliente intende acquistare uno o più prodotti in qualità di consumatore oppure di professionista. Ad esempio, l’avvocato che acquista un libro online, potrebbe farlo in qualità di consumatore (se acquista un libro per regalarlo a un amico) oppure di professionista (se acquista il libro per usarlo nell’ambito della sua attività lavorativa). Uno degli indici più affidabili è l’inserimento o meno da parte del cliente della propria partita iva nel corso del procedimento di acquisto. Questa informazione, infatti, suggerisce che il cliente voglia acquistare nell’ambito della propria attività professionale o imprenditoriale, con le conseguenze che verranno descritte in questo articolo. LEGGI ANCHE: Consigli per tutelare il tuo brand (ed evitare un rebranding forzato)Vendere ai consumatori (B2C)
In questa tipologia di vendita la normativa di riferimento è il Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005). È una normativa che accorda diversi diritti al consumatore e quindi deve essere conosciuta molto bene dall’impresa. Il rischio è quello di subire sanzioni dall’Autorità competente (l’AGCM) o reclami da parte dei consumatori.Diritto di recesso
Il diritto di recesso non è previsto per legge con riferimento a tutte le tipologie di vendite. Infatti, è previsto dalla legge solo con riferimento alla vendita a distanza intercorsa tra un professionista e un consumatore. In forza del diritto di recesso:- Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni (di calendario) per recedere dal contratto online;
- il termine di 14 giorni decorre dal giorno della ricezione del bene se si tratta di contratti di vendita, dal giorno della firma del contratto (o più in generale della prestazione del consenso) se si tratta di contratti di servizi;
- entro questo periodo di tempo il consumatore deve trasmettere la comunicazione di recesso al venditore;
- nei successivi 14 giorni il consumatore deve inviare il prodotto al venditore.
Le eccezioni al diritto di recesso
Con riferimento alle casistiche più frequenti in ambito eCommerce, menzioniamo:- i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;
- la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati (es.: vestiti personalizzati con delle scritte particolari ed eseguite su richiesta del cliente);
- la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente (es.: prodotti alimentari freschi);
- la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna (es. make-up oppure mascherine).
La fatturazione
Gli obblighi di fatturazione elettronica con riferimento ai consumatori devono essere esaminati distinguendo tra eCommerce diretto ed indiretto:- eCommerce diretto: la transazione avviene sempre e solo online, dall’effettuazione dell’ordine fino alla consegna del bene (es: vendita online di software)
- eCommerce indiretto: la transazione ha luogo online, ma la consegna del prodotto avviene fisicamente (es.: vendita online di beni materiali con consegna fisica al cliente).
Obblighi di fatturazione di un eCommerce diretto B2C
L’eCommerce diretto stabilito in Italia che vende a consumatori non è obbligato ad emettere fattura se il cliente è stabilito in Italia (salvo la possibilità che la fattura venga esplicitamente richiesta dal cliente entro e non oltre l’inoltro dell’ordine di acquisto) o in altro paese UE. L’obbligo di emissione della fattura sorge solo se il consumatore è stabilito in un paese extra-UE.Obblighi di fatturazione di un eCommerce indiretto B2C
In questa tipologia di business rileva la destinazione dei beni. Le operazioni di commercio elettronico indiretto B2C non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura se sussistono entrambe le condizioni:- il cliente è un privato consumatore;
- i beni hanno come destinazione l’Italia.
Vendere ai professionisti (B2B)
La vendita online tra professionisti è disciplinata essenzialmente dal codice civile (art. 1492 e seguenti del codice civile). La principale differenza riguarda il diritto di recesso, posto che è previsto solo se è stato specificatamente riconosciuto dal venditore. Non v’è alcun obbligo quindi di riconoscere il diritto di recesso ai professionisti, sia per la vendita online che offline. Con riferimento al tema della fatturazione, come già visto nella vendita B2C, è necessario distinguere tra eCommerce diretto ed eCommerce indiretto.Obblighi di fatturazione di un eCommerce diretto B2B
L’eCommerce che vende ad un’altra società/ditta o professionista deve emettere fattura. Nei confronti di un committente nazionale la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dalla data dell’effettuazione dell’operazione: vale a dire il momento del pagamento del corrispettivo. L’obbligo di fatturazione di un eCommerce diretto stabilito in Italia sussiste sia nei confronti di società/ditte o professionisti italiani, sia qualora questa tipologia di clienti sia stabilito in un altro paese UE o sia stabilito in un paese extra-UE. In generale, quindi, sussiste sempre l’obbligo di emettere fattura nelle operazioni di eCommerce diretto B2B, se l’eCommerce fornitore di servizi è stabilito in Italia.Obblighi di fatturazione di un eCommerce indiretto B2B
Le operazioni di eCommerce indiretto B2B sono sempre assoggettate alla emissione della fattura. È irrilevante il luogo di destinazione dei beni: l’eCommerce stabilito in Italia è obbligato ad emettere fattura se vende a un altro professionista che acquista beni oggetto dell’attività d’impresa (cliente B2B) a prescindere dalla destinazione italiana, Europea o extra-UE dei beni acquistati. La fattura deve sempre essere emessa a nulla rilevando la destinazione dei beni venduti.Garanzia legale e garanzia convenzionale
Un ambito legale dove rileva maggiormente la differenza tra la vendita B2B e quella B2C è riconducibile alla garanzia.Garanzia legale nella vendita B2C
La garanzia legale prevista dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo si applica solo ai clienti che effettuano acquisti in qualità di consumatore. È una tipologia di garanzia particolarmente che tutela in modo molto “forte” l’utente. Essa trova quindi applicazione solo nell’eCommerce B2C. La garanzia legale prevede la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità del prodotto che si manifesti entro due anni dalla consegna dello stesso. Il bene si intende conforme al contratto se, in sostanza, è idoneo all’uso che viene generalmente fatto di beni dello stesso tipo. La garanzia legale decade se il difetto di conformità non viene denunciato dal consumatore al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui il difetto è stato scoperto. In caso di danni, di qualsivoglia natura, derivanti dall’uso del bene in modo improprio e/o non conforme alle istruzioni fornite dal produttore nonché in caso di danni derivanti da caso fortuito o forza maggiore non può ovviamente trovare applicazione la disciplina della garanzia legale: il consumatore non ha la facoltà di sciogliere il contratto secondo quanto previsto dal Codice del Consumo in tema di garanzia legale. La risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo possono essere richiesti dal consumatore se:- la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
- la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.