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Questo post è stato scritto a quattro mani da Antonia Verna e Marco Bellezza, in collaborazione con lo studio legale Portolano-Cavallo che, per i lettori di Ninja Marketing, hanno realizzato una preziosa rassegna di consigli utili per una startup: dai rapporti tra i fondatori, alla scelta del tipo societario passando per tutti gli aspetti regolamentari, ecco la seconda parte di un post che risponde a tutte le vostre domande.
Valorizzare la propria proprietà intellettuale
È fondamentale dotarsi fin da subito degli strumenti idonei a proteggere i titoli di proprietà intellettuale in possesso della startup: l’elaborazione di un’idea, la creazione di un marchio, di un software e di una qualsiasi creatività potrebbe, infatti, essere compromessa dal non aver adottato strumenti e strategie adeguati a proteggerla. Di seguito alcune considerazioni di rilievo.
(i) Marchio
Si tratta del tipico segno distintivo che consente ad una società di presentare sé stessa e i propri prodotti/servizi sul mercato distinguendosi dai concorrenti.
Il valore di un marchio è condizionato da diversi fattori, quali il grado di notorietà acquisito ed il particolare carattere distintivo rivestito dallo stesso.
È necessario analizzare e decidere quale tipologia di marchio registrare e quale estensione geografica attribuire allo stesso. È possibile, infatti, registrare diverse tipologie di marchio, a seconda dell’estensione territoriale considerata: marchio internazionale, marchio comunitario e nazionale. Operata tale scelta è opportuno verificare che altri non abbiano già registrato un marchio identico o simile a quello che si intende registrare per lo svolgimento di un attività anche solo potenzialmente in concorrenza con la propria. Per l’espletamento di tale verifica sarà determinante l’assistenza di un consulente, poiché tale attività può rivelare delle criticità anche in relazione alla natura stessa del marchio. Svolti positivamente tali accertamenti, si potrà procedere alla registrazione del marchio presso i diversi organismi competenti a ricevere le rispettive domande di registrazione.
(ii) Nome a dominio
Nell’attuale realtà digitale, il nome a dominio è un valore fondamentale dell’azienda.
Prima di procedere alla registrazione dello stesso, è opportuno eseguire una ricerca sui diversi database disponibili in modo tale da essere certi di non violare privative preesistenti di terzi e, conseguentemente, evitare il rischio di perdere la registrazione del nome a dominio a seguito della procedura di opposizione.
Inoltre, l’utilizzo di un marchio altrui può ingenerare confusione per il pubblico e, come affermato anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la registrazione di un nome a dominio corrispondente a un marchio registrato altrui può costituire una pratica commerciale scorretta, sanzionabile sulla base dalle vigenti disposizioni contenute nel codice del consumo.
La registrazione di un dominio non impedisce che venga registrato da terzi un dominio simile.
Per i domini “.it”, il soggetto che ritiene di subire un pregiudizio dalla registrazione altrui può avviare presso l’anagrafe dei domini .it la procedura di opposizione, finalizzata all’ottenimento della riassegnazione del dominio. Procedure analoghe sono attivabili innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, anche in via di urgenza, sulla base di quanto previsto dal codice della proprietà industriale.
È consigliabile registrare un dominio corrispondente ad una parola sui cui è possibile dimostrare di vantare un diritto (per esempio, il nome di un prodotto/servizio venduto, la denominazione sociale, etc.) e di procedere alla registrazione del marchio corrispondente al dominio.
(iii) Software e design di siti web
La legge sul diritto d’autore riconosce una tutela espressa anche al software, qualificando lo stesso come opera dell’ingegno.
In Italia e negli altri paesi dell’Unione Europea non è possibile brevettare un software, come avviene invece negli Stati Uniti, ma si può impedire a terzi di utilizzare un codice sorgente simile o identico a quello di un proprio software dimostrando di aver elaborato per primi tale codice.
Per dimostrare la priorità nell’elaborazione del codice sorgente vi sono diverse accortezze che sarebbe consigliabile adottare. Ad esempio, si può registrare il software presso il registro pubblico del software della SIAE o ricorrere ad un sistema più semplice, quale l’apposizione di un timbro postale sulla stampa del codice per dare certezza alla data in cui il software è stato finalizzato ed immesso sul mercato.
Ancora, è possibile tutelare l’interfaccia grafica di un software, così come il design di un sito web. Qualora tale elemento rivesta i caratteri della creatività e dell’originalità sarà possibile tutelarlo attraverso il diritto d’autore e, a determinate condizioni, attraverso le norme che tutelano il design.
Informazioni agli utenti del sito internet e dell’App
Il sito web o l’applicazione mobile devono riportare tutte le informazioni richieste dalla normativa italiana di settore e, precisamente, dal codice del consumo, dal decreto sul commercio elettronico, dal codice civile e dalla normativa in tema di disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Ad esempio, ai sensi del codice del consumo e del decreto sul commercio elettronico è necessario fornire al consumatore tutte le informazioni che consentono di identificare il fornitore del servizio (quali: denominazione sociale, sede legale, partita iva, ecc.).
I documenti contrattuali da redigere
Bisogna investire tempo e risorse nella redazione dei documenti contrattuali, affinché questi possano adeguatamente tutelare il business ed al contempo essere di facile fruizione per gli utenti. È importante che tutte le informazioni fornite siano intellegibili, esatte e complete al fine di evitare il rischio di eventuali controversie o sanzioni per pratiche commerciali scorrette. Nel caso in cui il business sia rivolto a consumatori italiani, i termini e condizioni d’uso e di vendita e tutte le altre informazioni presenti sul sito web o sulla applicazione mobile dovranno essere redatte in lingua italiana.
La privacy policy
È molto probabile che lo svolgimento dell’attività di una startup digitale implichi il trattamento di dati personali. In tal caso, devono essere rispettate le regole e gli adempimenti previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali e dai provvedimenti emessi dal Garante.
È quindi necessario fornire, prima che si proceda alle operazioni di trattamento dati, un’informativa privacy che illustri quali dati personali saranno trattati e per quali finalità. Il consenso deve essere espresso, e ciò richiede un comportamento di tipo “positivo” da parte dell’utente, e specifico, ossia dato per ciascuna delle finalità del trattamento: ad esempio, la finalità di marketing e quella di profilazione richiedono due consensi distinti da parte dell’interessato (per la profilazione è richiesta inoltre la notificazione al Garante). Una particolare attenzione va prestata nell’utilizzo di cookies in relazione alla disciplina di protezione dei dati personali. Infine, per quanto riguarda i dati sensibili, essi possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
Chi ben inizia... è a metà dell’opera
La startup digitale è per definizione una realtà dinamica in continua evoluzione e la struttura legale che deve contenerla ed accompagnarla nella crescita deve essere adeguata a tali caratteristiche. Per questo suggeriamo che i soci fondatori instaurino e mantengano un dialogo continuo e diretto con i consulenti che li assisteranno nella realizzazione del progetto, al fine di consentire a questi ultimi di conoscere e capire le esigenze delle parti e del mercato e trovare di volta in volta il modo più pratico, efficiente ed immediato per risolvere le problematiche che potranno presentarsi.
Chi sono gli autori
Antonia Verna
Antonia è socia dello studio dal 1° gennaio 2012, precedentemente ha lavorato a Londra ed a Milano presso un primario studio italiano. Assiste da più di 15 anni clienti italiani e stranieri in operazioni riguardanti i settori Mergers & Acquisitions, Private Equity & Venture Capital, societario e contrattuale. Antonia ha sviluppato una solida competenza in relazione al lancio di start-up, soprattutto nel digitale e nei settori IT.
Antonia partecipa, in qualità di docente, alle clinic in materia di diritto commerciale, M&A ePrivate Equity organizzate dalla Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Nel 1996 ha frequentato un corso di specializzazione post-laurea in “Giurista internazionale d’Impresa” presso la School of Management della LUISS Guido Carli di Roma. Nel 2000 ha conseguito il Master of Laws presso la Temple University di Philadelphia.
E’ autrice di diversi articoli in materia di M&A e corporate finance pubblicati su diverse newsletter e riviste di settore.
E’ Vice Presidente di EWLA (European Women Lawyers Association) e membro di IBA (International Bar Association), PWA (Professional Women Association) e EPWN(European Professional Women’s Network).
Marco Bellezza
Assiste clienti, italiani e stranieri, in questioni relative al diritto dei media e delle nuove tecnologie in ambito stragiudiziale e giudiziale.
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali e coautore del “Codice della comunicazione digitale” (Egea 2012). Collabora stabilmente con la rivista “Giurisprudenza Italiana”.
E’ fondatore e presidente dell’Osservatorio Pugliese della Proprietà Intellettuale Concorrenza e Consumo digitale (www.oppic.it).
È membro della redazione del sito medialaws.eu dedicato all’approfondimento del diritto comparato dei media e della comunicazione. Collabora stabilmente con il blog Media Wiredel Center for Global Communication Studies dell’Annenberg School - Università della Pennsylvania.