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L'Equo Compenso aumenta ancora: regalone alla SIAE e mazzata ai consumatori!

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Luigi Ferrara 

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Pubblicato il 03/02/2011

Tre premesse

1 - Provo a stimolarvi anche l'udito oltre la vista. Vi pregherei quindi di far partire il video sotto prima di continuare a leggere:

2 - Vi pregherei inoltre di non gridare subito al Comunista, ma di fermarvi a riflettere due secondi dopo aver letto.

3 - le parti con il titolo evidenziato in rosso sono gli approfondimenti giuridici della nostra giurista Morena Ragone, aka Wiki Kinetic-Kindred. Un esperimento di articolo scritto... a quattro mani!

Che cos'è l'Equo Compenso

Come avrete notato, la canzone che vi ho fatto lanciare in sottofondo è Money dei Pink Floyd, che mi sembrava molto adatta al tema che stiamo per trattare, specialmente i rumori della sua intro, visto che parliamo di soldi, e tanti.

L'Equo Compenso, senza fare giri di parole, è una nuova tassa, introdotta all'inizio dello scorso anno. Malgrado il ministro Bondi non fosse d'accordo quando il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dichiarando a Repubblica che

"è previsto da anni nel nostro sistema, in particolare dal decreto legislativo n. 68/2003, che ha attuato una direttiva comunitaria. Non è una tassa ma un compenso dovuto per legge a soggetti privati. Paesi come la Francia, la Germania e la Spagna (e altri ancora) hanno previsto da tempo tale compenso e lo hanno stabilito in misura ben più alta di quanto lo abbiamo fatto noi"

e ancora che

"proteggere il diritto d'autore è un modo per consentire a creatori, interpreti ed esecutori di proseguire la propria attività e preservare la loro autonomia e dignità".

Ebbene, io (ma non solo io), credo proprio invece che sia una tassa. Anzi, più che una tassa, è un vero e proprio regalo alla SIAE! E' vero che esisteva già nel nostro Paese, ma solo su CD/DVD e masterizzatori. E' vero anche che l'equo compenso è disciplinato in altri paesi, ma non a questi livelli e non esteso a così tanti prodotti.

Varie associazioni di consumatori ed industriali si erano mosse subito l'anno scorso, ritenendo il provvedimento assurdo e sproporzionato, ma non avevano ottenuto nulla.



APPROFONDIMENTO - DIRITTI DIGITALI

L'equo compenso è stato introdotto in Italia dalla legge 93 del 1992.

L'art. 71 septies, inserito all'interno della legge 633 del 1941 dal decreto legislativo n. 68 del 2003 - con la quale si è recepita la direttiva 2001/29/CE "sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione" - lo ha solo adeguato alla normativa europea, prevedendo espressamente che "Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies".

Si tratta effettivamente di un compenso per la realizzazione di una copia privata di un'opera: non c'è, infatti, alcun emolumento che va allo Stato, come invece accade per le tasse.


Come funziona e quali sono le conseguenze

Si applica a tutti i dispositivi multimediali dotati di memoria interna: hard disk, memory card, chiavette USB, lettori MP3, cellulari, televisori dotati di hard disk, decoder, CD/DVD/Blu-ray, PC, computer portatili, tablet e chi più ne ha più ne metta... su qualsiasi cosa riusciate ad immaginare che abbia capacità di archiviazione dati (anche se non è tecnicamente possibile che contenga dei file di grandi dimensioni, come un film ad esempio) grava questa tassa.

E' prevista in pratica, da parte delle case produttrici, la corresponsione di una cifra (variabile in base alla capacità di archiviazione dei suddetti dispositivi) alla Società Italiana degli Autori ed Editori (o SIAE).

Perchè tutto questo? Perchè POTENZIALMENTE (cioè indipendentemente dall'uso reale che poi ne viene fatto) ognuna di quelle periferiche potrebbe danneggiare il diritto d'autore, qualora vi fossero immagazzinate copie private (legittime) dei contenuti multimediali acquistati: esempio, se compro un CD (originale ovviamente) e converto le tracce in MP3 per ascoltarle anche sul mio lettore musicale portatile, NON ho nel modo più assoluto commesso una violazione del diritto d'autore, ma la SIAE prende ugualmente il compenso per l'atto la copia, che viene considerata in pratica ugualmente illegale.

La tassa non cade direttamente sui consumatori come l'Imposta sul Valore Aggiunto, ma deve essere corrisposta dalle case produttrici, le quali, di conseguenza, sono costrette ad aumentare i prezzi di vendita al pubblico. Per vedere nel dettaglio le tariffe applicate ai vari dispositivi ed alle varie capacità, vi rimando all'Allegato Tecnico del Decreto, presente sul sito del Ministero dei Beni Culturali. Comunque, si va da pochi centesimi fino alle decine di Euro, che non sono pochi tutto sommato! Ancora più pragmaticamente, guardate gli aumenti dei prodotti sull'Apple Store italiano in questo articolo di Apple Blog.



APPROFONDIMENTO - DIRITTI DIGITALI

Sono d'accordo sul funzionamento del compenso, che colpisce indiscriminatamente tutti i supporti di archiviazione digitale, cellulari compresi, anche se con memoria destinata a tutt'altro uso rispetto alla 'riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi'.

La norma, invece, sembrerebbe scritta per colpire la realizzazione di copie private tramite apparecchi e supporti che siano specifici per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.
Il decreto ministeriale sembra avere, in questo senso, davvero poco di 'equo', prendendo in considerazione il solo compenso, comunque dovuto!

Ad ogni modo, l'atto di copia in sè, anche se di copia privata, comporta una intrinseca 'violazione' del diritto d'autore (e uso appositamente il virgolettato): il copyright nasce, appunto, quale compenso per la copia delle opere - in seguito alla nascita della stampa a caratteri mobili - a qualsiasi scopo essa sia effettuata.

Non sarebbe corretto, pertanto, a termini di legge ovviamente, dire che se la copia è ad uso privato non è dovuto alcun compenso: l'acquisto di un sopporto contenete l'opera - o di un file di essa - concede all'acquirente una licenza per l'uso di una copia dell'opera stessa. Finchè l'opera ed il supporto che la conteneva (vinile, audiocassetta, pellicola) erano un tutt'uno, il problema era di più agevole soluzione.

E' chiaro che con l'avvento del digitale le cose sono ora del tutto differenti e decisamente più complesse. Il diritto di riproduzione, comunque, appartiene a chi è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera: concedendo una deroga per la copia privata - che diviene così lecita - pertanto, il legislatore ha introdotto un meccanismo compensativo, proprio istituendo l'equo compenso.
Per quanto riguarda gli aumenti di alcune aziende, vorrei porre una domanda ai nostri lettori: siamo davvero sicuri che dipendano solo ed esclusivamente dall'equo compenso, e non, magari, dalla volontà di specularci sopra, attribuendo ogni colpa alla SIAE?


Qualche speranza c'è ancora

Quest'anno le tariffe di Equo Compenso dovranno aumentare ulteriormente, e per chi compra in Italia ci sarà un'altra bella mazzata (pensate che i ricavi della SIAE sull'Equo Compenso sono passati dai circa 70 milioni di Euro del 2009, prima dell'emanazione del Decreto, ai 300 milioni stimati nel 2010, e destinati a salire ancora nell'anno corrente), ma non dobbiamo disperare: alcuni produttori hanno cominciato a vendere computer o periferiche senza memorie, da acquistare a parte, magari all'estero.

Infatti acquistando all'estero, sempre restando nei confini dell'Unione Europea, ci si può avvantaggiare di sconti sul prezzo, sulle spese di spedizione e dell'assenza di spese doganali. Provate un po' a confrontare i prezzi e vedrete che differenze!

Altre buone notizie ci vengono direttamente dalla Corte di Giustizia Europea: un caso simile era stato portato dinanzi alla Corte dall'azienda spagnola Padawan, che era stata multata dallo Stato per non aver corrisposto l'equo compenso al loro equivalente della SIAE. Ad ottobre 2010, la Corte ha così sentenziato, dando ragione alla Padawan:

"L’ammontare del compenso deve essere strettamente correlato all’effettivo pregiudizio arrecato ai detentori dei diritti, e là dove questo sia minimo, il pagamento del compenso non è dovuto."

Il compenso per copia privata è da considerarsi indipendente a quello per le copie illegali, e non deve dunque compensare il titolare del diritto d'autore per queste ultime. Si spera, dopo il caso spagnolo, che la questione venga valutata anche dal nostro Governo (tra uno scandalo sessuale e l'altro, si intende), perchè siamo in piena era digitale, e tassare l'equo compenso sembra proprio il retaggio di un'era precedente.



APPROFONDIMENTO - DIRITTI DIGITALI

Effettivamente, l'utilizzo di dispositivi privi di memoria è un artificio spesso utilizzato per evitare di corrispondere l'equo compenso al momento dell'acquisto, riservando l'acquisto della memoria di massa ad un momento successivo, magari tramite siti online esteri: in molti casi, però, le differenze di prezzo sono relative più agli sconti praticati online ed alla comparazione che l'acquirente fa alla ricerca del prezzo più vantaggioso, che non al mancato versamento del compenso previsto dall'artciolo 71 septies nel paese di produzione.

In effetti, il recepimento della direttiva non è stato uniforme in tutte le sue parti, creando, così, non solo una disomogeneità nei diversi paesi europei, ma vanificando quello che era proprio l'intento della direttiva 2001/29/CE, ossia l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

La sentenza che citi, effettivamente, ha sancito alcuni principi importanti: la necessità di applicazione uniforme delle normativa in tutti i paesi nei quali è stata introdotta l'eccezione per copia privata; l'impossibilità di applicare indiscriminatamente l'equo compenso a qualsiasi suporto di archiviazione, in contrasto con le previsioni della direttiva comunitaria; qualora esso non sia messo a disposizione dell'utenza privata e non venga destinato alla copia privata.

La sentenza, quindi, sancisce contemporaneamente il principio inverso: se è vero che l'equo compenso non può essere richiesto indiscriminatamente anche per i supporti non destinati all'utenza privata o alla copia privata, è, al contrario, legittimo che venga richiesto in relazione ai supporti destinati all'utenza privata, indipendentemente dall'accertamento dell'effettivo utilizzo di essi per la realizzazione di copia privata. Ciò che rileva, in tal caso, è la disponibilità delle apparecchiature stesse, e non l'effettiva realizzazione delle copie: basta questo, infatti, a rendere legittima l'imposizione.

Ora: è ovvio che io potrei anche non essere d'accordo, ma tale è la situazione normativamente prevista. Per cui, raccolgo e amplifico l'invito che rivolgi al legislatore: vogliamo parlare compiutamente di diritto d'autore e rivedere l'impianto della normativa alla luce dello sviluppo delle nuove tecnologie? Credo sia davvero arrivata l'ora di farlo...


Cari politici e politicanti, dopo aver liberato il Wi-Fi (o quasi), vogliamo rivedere anche la normativa sulla proprietà intellettuale?

{noadsense}

Scritto da

Luigi Ferrara 

Grafico e traduttore per passione, alterna lampi di genio a tuoni di stupidità. Curioso per natura, amante della tecnologia, appassionato di musica e lettore vorace. In una p… continua

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