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  • Gli aspetti fiscali da conoscere per il tuo eCommerce

    Obbligo di fattura, applicabilità dell'IVA e altre questioni da conoscere per la vendita online

    11 Maggio 2021

    Continua la serie di articoli di LegalBlink sulle tematiche legali del mondo eCommerce. Questa volta parliamo di eCommerce e fiscalità. È importante conoscere i principali temi fiscali in materia di eCommerce? Assolutamente sì. Infatti, come vedremo, le questioni fiscali di un eCommerce possono influenzare il modello di un business.

    Distinzione tra ecommerce B2B e B2C

    Il primo tema da chiarire è la distinzione tra eCommerce che si rivolgono a clienti business o a clienti consumatori. Definiamo quindi: B2B: la vendita di prodotti effettuata da un eCommerce ad un cliente business, dove per cliente business intendiamo un professionista che acquista prodotti nell’ambito dello svolgimento della sua attività imprenditoriale o professionale. B2C: la vendita di prodotti effettuata da un eCommerce ad un cliente consumatore, intendendo per consumatore un soggetto che non conclude l’acquisto nell’ambito dello svolgimento della sua attività imprenditoriale o professionale. Ai fini della distinzione, B2B e B2C non rileva quindi solamente la qualità del soggetto, ma determinante è se il cliente acquista o meno nell’esercizio della sua attività imprenditoriale. Un fattore importante per distinguere gli acquisti B2B dagli acquisti B2C è l’inserimento, da parte del cliente, della Partita IVA al momento della conclusione dell’acquisto. Infatti, un cliente che acquista con Partita IVA, si può presumere che stia esercitando la sua attività imprenditoriale e, di conseguenza, può essere considerato un professionista che acquista in ambito B2B. LEGGI ANCHE: Le sfide legali a cui le aziende devono prepararsi nel 2021

    L’obbligo di fatturazione

    Una delle domande che più spesso ci vengono poste in ambito di eCommerce e fiscalità riguarda la gestione e l’obbligo di emissione della fattura. Prima di affrontare il tema fatturazione nell’eCommerce, è opportuna un’altra distinzione: quella tra eCommerce diretto ed eCommerce indiretto. L’eCommerce è diretto quando l’operazione di acquisto effettuata dal cliente, B2B o B2C, avviene totalmente online, dal momento dell’invio dell’ordine all’eCommerce fino al momento in cui il cliente riceve quanto acquistato. Per esempio, la vendita di video-corsi online rientra nella definizione di eCommerce diretto, se il corso viene trasferito all’acquirente online senza l’utilizzo di supporti durevoli materiali. L’eCommerce è invece indiretto quando l’operazione di acquisto avviene online tramite il sito internet del venditore, o tramite un marketplace, e il prodotto viene materialmente consegnato al cliente. L’acquisto di un capo di abbigliamento online vale come esempio per identificare l’attività di eCommerce indiretto. Chiarita la differenza tra eCommerce diretto ed eCommerce indiretto, analizziamo gli obblighi di fatturazione per le due tipologie di eCommerce. L’eCommerce diretto:
    • Nelle operazioni B2C è obbligato ad emettere la fattura se il cliente consumatore è stabilito al di fuori dell’Unione Europea;
    • nelle operazioni B2B è sempre obbligato ad emettere la fattura, sia che il cliente sia stabilito nell’Unione Europea sia che sia stabilito al di fuori del territorio Comunitario.
    L’eCommerce indiretto:
    • Nelle operazioni B2C ha l’obbligo di emettere fattura se i prodotti venduti non sono destinati all’Italia, ma hanno come destinazione paesi dell’Unione Europea o al di fuori dell’UE;
    • nelle operazioni B2B è sempre tenuto all’emissione della fattura, a prescindere dal luogo di destinazione dei beni acquistati dal cliente.
    L’eCommerce, diretto ed indiretto, che effettua una operazione B2C nel territorio nazionale, è invece obbligato all’emissione della fattura solamente se questa viene espressamente richiesta dal cliente prima della conclusione dell’acquisto. Se il cliente B2C stabilito in Italia, o il cliente che riceverà la consegna dei beni nel territorio nazionale in caso di eCommerce indiretto, non richiede espressamente la fattura, questa non sarà emessa dall’ecommerce, che rimane comunque obbligato all’emissione di un documento fiscale in base al caso concreto. È importante evidenziare che, anche nei casi in cui un eCommerce non sarebbe obbligato ad emettere la fattura, l’obbligo di emissione della stessa sorge se l’acquirente richiede espressamente la fattura prima della conclusione dell’acquisto. Inoltre, sempre con riferimento all’eCommerce indiretto, la fattura deve essere emessa senza l’applicazione dell’IVA se la vendita è destinata a paesi non inclusi nell’UE. In questo caso, sarà necessario presentare alla dogana la necessaria documentazione per l’esportazione dei prodotti ed ottenere la relativa documentazione dalla dogana di destinazione. Ancora con riferimento alla vendita extra-UE, eventuali IVA e dazi del paese di destinazione del bene sono a carico dell’acquirente nelle operazioni B2C, salvo diverso accordo.

    Applicazione dell’IVA nell’ecommerce indiretto per vendite UE

    Con riferimento all’eCommerce indiretto, che rappresenta la tipologia di eCommerce più diffusa, almeno fino al 1° luglio 2021 è in vigore la disciplina dettata dal D.P.R. n. 633 del 1972. Le vendite effettuate nel territorio UE da un eCommerce stabilito in Italia sono soggette all’applicazione dell’IVA italiana se, nell’anno solare in corso e in quello precedente, il venditore non ha superato la soglia di fatturato di euro 100.000,00 stabilita dall’Italia o la minor soglia eventualmente stabilita dal Paese di destinazione dei prodotti, per le vendite effettuate da soggetti comunitari nello stesso Paese. Al realizzarsi di una delle due condizioni di cui sopra, l’eCommerce italiano che ha superato la soglia di euro 100.000,00 o la minor soglia imposta dal Paese di destinazione, sarà tenuto a emettere la fattura con applicazione dell’IVA prevista dal Paese di destinazione dei prodotti e a registrarsi fiscalmente, tramite un rappresentante fiscale, nel Paese stesso. ecommerce-shopping

    Le novità in arrivo

    Per il 1° luglio 2021, salvo ulteriori rinvii, è fissata la data per l’entrata in vigore delle nuove regole applicabili alla disciplina dell’IVA nell’eCommerce, dettata dalle Direttive UE n. 2455/2017 e n. 1995/2019, che saranno recepite anche dall’Italia e mirano alla semplificazione degli obblighi e degli adempimenti richiesti oggi agli eCommerce per le operazioni internazionali. Le principali novità riguarderanno l’introduzione per l’eCommerce indiretto di una nuova soglia unica pari ad euro 10.000,00, valida per tutti i Paesi UE, al di sopra della quale l’imposizione avverrà nello Stato di destinazione dei beni con conseguente applicazione dell’IVA in vigore nel Paese di destinazione. Contestualmente all’introduzione della nuova soglia comunitaria, si avrà l’abolizione delle attuali soglie previste oggi da ciascuno Stato Membro. La funzione di semplificazione verrà inoltre assolta dalla possibilità di adesione al Regime MOSS anche per le attività di eCommerce indiretto, oltre che per l’eCommerce diretto. L’estensione del Regime MOSS rimane comunque opzionale, l’eCommerce avrà quindi ancora la possibilità di operare, una volta superata la soglia comunitaria di euro 10.000,00, assolvendo gli obblighi di registrazione fiscale nel Paese di destinazione dei beni e tramite un rappresentante fiscale. I vantaggi dell’adesione al MOSS consistono tra gli altri nella possibilità, per chi vi aderisce, di poter assolvere agli obblighi di dichiarazione e di versamento IVA nel Paese di registrazione al Regime MOSS, che salvo eccezioni coinciderà con lo Stato di residenza. In questo modo, sarà possibile evitare gli adempimenti fiscali richiesti, tra cui la registrazione nel Paese di destinazione dei beni e la necessità di un rappresentante fiscale, assolvendo gli obblighi tramite il sistema previsto dal MOSS ed ottenendo così una notevole semplificazione nell’ambito degli adempimenti fiscali eCommerce. Importanti novità riguarderanno anche i Marketplace e le vendite effettuate tramite essi, la Direttiva UE 112/2006 prevede infatti un maggiore coinvolgimento delle piattaforme che facilitano la cessione dei beni, vale a dire i markeplace stessi, nell’attività di riscossione IVA prevedendo ulteriori obblighi rispetto agli attuali.

    Conclusioni

    I principali aspetti fiscali sopra esposti che un eCommerce deve tenere in considerazione per effettuare vendite B2B e B2C, in ambito di eCommerce diretto ed indiretto, sono articolati ed in continua evoluzione. Oltre ad una costante informazione, è importante consultare esperti del settore per sviluppare al meglio il business di un eCommerce a livello nazionale ed internazionale.