Vogliamo affrontare l'argomento Social attraverso la segnalazione di un comportamento improprio, giuntaci qualche giorno fa da una nostra lettrice coinvolta malauguratamente da uno di quei bulli da tastiera che fanno dell'aggressività una ragione di vita sul web.
Se un approccio su Facebook diventa qualcosa di pericoloso
Elisa, così la chiameremo per tutelare il suo diritto all'anonimato, qualche mese fa è stata contattata da un soggetto X per essere aggiunta tra le sue amicizie. Seppure riluttante, Elisa ha accettato la richiesta, perché aveva verificato come ci fossero alcune amicizie in comune e le sembrava un profilo tutto sommato credibile.
Dopo qualche giorno in cui X ha commentato più volte le sue foto pubblicamente facendo apprezzamenti di vario genere e dopo un primo approccio in privato e susseguente rifiuto, Elisa ha notato che il profilo di X era mutato:
la pagina di copertina del profilo X era stata cambiata con una foto di Elisa nel giorno delle nozze.
La sua foto profilo raffigurava un animale morto.
Spaventata da X, (anche perché da quel che sembra i due abitano in province vicine e quindi un comportamento inappropriato sul web poteva tramutarsi in qualcosa nella vita reale) Elisa decide di bannarlo e di rivolgersi alla Polizia Postale per constatare se fosse opportuno sporgere denuncia. Con dispiacere, gli organi di polizia le dicono che in realtà, a causa di un conflitto di legislazioni (Facebook ha sede legale in USA lì dove la libertà d’espressione è più garantita rispetto all’Italia) non può dare seguito alla sua denuncia al fine dell’apertura di un fascicolo e che, più in generale, 9 volte su 10 le segnalazioni di comportamenti simili cadono nel vuoto.
Dopo aver raccolto la testimonianza di Elisa, abbiamo provveduto a contattare l'avvocato Roberta Rapicavoli, docente del corso in Legal for Digital Marketing, per sapere se Elisa avesse fatto ricorso a tutte le risorse a sua disposizione e come agire ai sensi della legge italiana.
Ciao Roberta, partiamo da un punto: come sono regolati i rapporti tra Facebook ed i suoi utenti per quanto riguarda la segnalazione di comportamenti impropri?
Il rapporto tra Utenti e Facebook è regolamentato dalle Condizioni di Utilizzo che si accettano in fase di iscrizione al Social network e dai documenti pubblicati sulla piattaforma contenenti informazioni di dettaglio su alcuni profili, tra cui anche le modalità con cui poter effettuare segnalazioni di problemi relativi a proprietà intellettuale, violazione di dati personali, violazione di marchi…
Dalla ricostruzione dell'accaduto, come pensi che Elisa possa contestare il comportamento di Mister X sulla piattaforma?
Dalla ricostruzione dei fatti sembra che la sola condotta contestabile, posta in essere dall’utente X, sia di aver acquisito dalla bacheca di Elisa una foto della donna, poi pubblicata dall’utente X come immagine di copertina del suo profilo.
Ebbene, l’immagine di Elisa rientra tra i contenuti tutelati dal diritto d’autore.
Il riferimento è, più precisamente, all’art. 96 della Legge sul diritto d’autore, che vieta l’esposizione e la riproduzione del ritratto di una persona senza il suo consenso, a meno che non ricorrano le eccezioni previste dall’art. 97 della stessa legge, legate essenzialmente alla notorietà della persona o al ruolo ricoperto, alle finalità per cui viene riprodotta l’immagine e al suo collegamento ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Ora, è vero che l’utente, iscrivendosi a Facebook, concede al Social una licenza per i contenuti relativi alla proprietà intellettuale (IP) - quindi anche alle immagini - che si articola in alcuni diritti (tra cui anche il diritto di riproduzione) e che tale licenza viene concessa dall’autore non solo al social network, ma anche, per suo tramite, agli utenti; tuttavia, poiché lo scopo della licenza è di rendere i contenuti fruibili e di consentirne la condivisione tra gli utenti iscritti al social network, nell’ambito della piattaforma, si potrebbe contestare la condotta dell’utente X che, nel caso affrontato, non si è limitato a condividere una foto pubblicata da Elisa (operazione che facilmente e legittimamente potrebbe essere effettuata da chiunque all’interno del social con i tasti appositi messi a disposizione dai sistemi della piattaforma), ma l’ha utilizzata come immagine di copertina (operazione che può essere effettuata con i meccanismi offerti dal social solo dall’utente proprietario delle foto, mentre, nel caso di terzi, richiede tecnicamente di scaricare l’immagine per poi pubblicarla come foto di copertina).
La condotta dell’utente X potrebbe poi essere contestata anche sotto un altro profilo.
La foto, infatti, quando ritrae una persona, costituisce un dato personale, il cui trattamento è ammesso solo nel rispetto del Codice Privacy - cui è soggetto anche il privato nel caso in cui decida di diffondere l’immagine, ad esempio tramite sua pubblicazione online, che richiede il consenso espresso da parte dell’interessato (cfr. art. 23 del codice privacy).
Ebbene, nel caso in esame, come detto, l’utente ha scaricato la foto di Elisa per poi caricarla come immagine di copertina del suo profilo; operazione, quest’ultima, mai autorizzata da Elisa, con conseguente possibilità di segnalare a Facebook una tale condotta che viola la normativa privacy e chiedere il blocco della foto in cui Elisa è ritratta.
Spetterà poi a Facebook valutare se bloccare, sospendere o disabilitare l’account dell’utente X a fronte della condotta da questi posta in essere, nonché comunicare alle Autorità competenti, nel caso di specifiche richieste, i dati tesi ad identificare l’utente.
Nel ricorrere all'assistenza degli organi di Polizia è stato fatto presente ad Elisa un ipotetico conflitto di competenze tra legge italiana e quella americana: come si agisce in questi casi?
In base al nostro codice penale, infatti, è punito secondo la legge italiana chi commette un reato nel territorio dello Stato.
Al fine di individuare se trova o meno applicazione la legge italiana, occorre considerare il locus commissi delicti.
In base al nostro codice penale, infatti, è punito secondo la legge italiana chi commette un reato nel territorio dello Stato.
Senza poter qui approfondire il punto, occorre però considerare che il fatto che i server su cui si poggia il sito o la piattaforma web mediante i quali si è realizzata la condotta illecita siano all'estero non è, di per sé, elemento idoneo ad escludere l’applicazione della legge italiana.
Infatti, in base a quanto previsto dall’art. 6 del codice penale, la legge italiana trova applicazione non solo se il reato avviene in tutto o in parte nel territorio dello Stato ma anche se si verifica in Italia l’evento, conseguenza dell’azione (così, ad esempio, nel caso di diffamazione on line, se la percezione del messaggio diffamatorio, inserito su server collocati all’estero, avviene nel territorio nazionale da parte di una indistinta generalità di soggetti abilitati ad accedere ad internet).
Ed, ancora, si applica la legge italiana anche nel caso di delitti, per cui siano previste determinate pene o per cui sia stata presentata querela, anche se commessi all’estero da cittadini o stranieri che si trovino sul territorio dello Stato (cfr. artt. 9 e 10 del codice penale).
In estrema sintesi allora, anche il reato commesso in rete e sui social potrebbe essere punito secondo la legge italiana.
Dalla storia alla giurisprudenza: come difendersi dai cyberbulli
Dopo aver raccolto l'esperienza di Elisa e sentito il parere dell'avvocato Rapicavoli, proviamo da profani a raccogliere alcuni spunti di riflessione su argomenti che impattano nel quotidiano rispetto alla nostra presenza sui social:
- sfatiamo un falso mito, iscriversi con un nick anonimo non mette al riparo dalla legge. Si è sempre rintracciabili. Se qualcuno ci ingiuria, ci minaccia o dichiara il falso, gli organi di polizia possono sempre capire di chi si tratta.
- prima di adire alle vie legali chiedi e pretendi che chi si occupa di segnalazioni sui social si faccia carico della tua situazione; prima della legge ci sono i regolamenti interni, fai in modo che siano rispettati.
- la gestione del materiale che pubblichiamo su Facebook e co: nonostante una volta postata una nostra foto sia pubblica, ciò non significa che i diritti di sfruttamento di quella stessa immagine siano stati ceduti. Se viene utilizzata a fini commerciali possiamo rivalerci su chi ha "rubato" quello scatto.