In attesa di incontrare Marco Bellezza al Corso Online in Startup Management e allo Startup Pitch Lab, gli abbiamo fatto qualche domanda per capire come muovere i primi passi come startup, tra le mille questioni legali relative al lancio di un'impresa innovativa, e comprendere meglio il rapporto tra startup e copyright.
Fare i conti da subito con il diritto d'autore, tenendo presente anche le legislazioni degli Stati e il diritto europeo, confrontarsi ancora prima di lanciare la tua startup con tutti gli aspetti legali relativi al tuo progetto. Sono queste le priorità per una startup che vuole avere davvero tutte le carte in regola per partire verso la propria avventura imprenditoriale.
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali e coautore del Codice della comunicazione digitale (Egea 2012), Marco collabora stabilmente con la rivista “Giurisprudenza Italiana” ed è fondatore e presidente dell’Osservatorio Pugliese della Proprietà Intellettuale Concorrenza e Consumo digitale.
Ci parlerà di questioni relative al diritto dei media e delle nuove tecnologie con un'attenzione particolare a diritto di internet, pubblicità, diritto d’autore, eCommerce, privacy e protezione dei consumatori.
Diritto d'autore e copyright sono concetti conosciuti in maniera molto confusa da chi naviga in rete. Ci aiuti a fare un po' di chiarezza?
Anzitutto diritto d’autore e copyright sono ormai divenuti sinonimi nella prassi e anche nel lessico legislativo.
Con copyright ci si riferisce all’esperienza dei paesi anglosassoni nei quali si è sempre privilegiato l’aspetto economico di sfruttamento dell’opera dell’ingegno, a differenza di quanto avvenuto nei paesi latini (tra tutti Francia e Italia) nei quali con il termine diritto d’autore si allude tanto agli aspetti economici di sfruttamento dell’opera, quanto ai risvolti morali che la creazione di un’opera intellettuale implica.
In seguito al processo di progressiva armonizzazione dei diritti di proprietà intellettuale a livello europeo, tuttora in corso, tale distinzione pur presente tende ad affievolirsi.
La tecnologia permette scambi velocissimi. Abbiamo una normativa comune di protezione del diritto d'autore a livello europeo? E globale?
Non dico niente di nuovo nell’affermare che l’avvento di internet e delle nuove tecnologie dell’informazione ha sconvolto il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di protezione del diritto d’autore e dei diritti di proprietà intellettuale in genere.
Il legislatore europeo ha da tempo adottato un quadro comune di regole in modo da assicurare in tutti i paesi europei un elevato livello di protezione armonizzato.
Il lavoro di armonizzazione delle regole è tuttavia, costante e in questa fase troviamo nel dibattito giuridico e politico in materia due tendenze di fondo che possono essere sintetizzate come segue:
1) c’è chi vorrebbe strumenti ancora più efficaci per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale in rete, non escludendo misure anche drastiche quali il blocco a livello DNS dei siti dedicati alla pirateria;
2) c’è chi pensa che le nuove tecnologie possano rappresentare un volano formidabile per la valorizzazione delle opere dell’ingegno e che occorre intervenire anche per via legislativa per favorire la circolazione legale delle opere quantomeno nel nascente mercato unico digitale europeo.
Si tratta tutto sommato di posizioni tra loro non antitetiche almeno in linea di principio. A mio avviso occorre dosare con attenzione gli strumenti di enforcement, che possono tradursi in vere e proprie lesioni di diritti fondamentali degli utenti di internet (pensiamo alla libertà di espressione o alla privacy), elaborando nuove soluzioni per contrastare la pirateria (si parla tanto di follow the money) e prestando attenzione a creare un quadro regolamentare che favorisca la circolazione e l’accesso alle opere nel mercato unico (lavorando ad esempio su modelli di licenza multiterritoriale come sta facendo in questi ultimi anni anche la Commissione UE).
L'aspetto legale è spesso posticipato nell'ideazione di una startup innovativa. Quali rischi si corrono?
Non considerare nella fase di startup gli aspetti relativi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale può costituire più che un rischio un grandissimo limite per l’idea imprenditoriale e per la sua concreta realizzazione.
Nella fase di startup occorre mappare il valore dell’impresa e sempre più, soprattutto nel settore digital, i diritti di proprietà intellettuale rappresentano il cuore del valore dell’impresa.
La tecnologia sta condizionando tutto, anche leggi e regolamenti. Avremo, prima o poi, delle app capaci di risolvere le controversie?
La tecnologia offre un grandissimo aiuto anche nella professione del giurista. Con il tempo anche da noi in Italia si stanno affinando strumenti quali il processo civile telematico che, pur con i limiti da più parti evidenziati, sta rappresentando una vera e propria rivoluzione nel nostro lavoro di tutti i giorni.
Da qui a immaginare strumenti tecnologici che possano attraverso algoritmi risolvere le controversie la strada non è breve.
Personalmente ritengo che la tecnologia sia un formidabile strumento per accelerare i processi e offrire risposte efficienti ad operatori e utenti della giustizia ma che non possa sostituire la componente umana e il principio del libero convincimento del giudice che costituisce un architrave del nostro sistema di tutela dei diritti.