Eccoci di nuovo ad un altro appuntamento con i nostri amici di i iSpazio che grazie ad iGenius Corner rispondono periodicamente ai dubbi di tutti i possessori di device Apple.
Nel gennaio 2012 Apple è incorsa in una sanzione sanzione inflitta, da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori: vi rimandiamo a proposito all'articolo di approfondimento di iSpazio sulla vicenda.
Qui di seguito analizziamo invece la garanzia e vediamo la responsabilità nel corso dei due anni del venditore e della casa madre.
Oggetto della Garanzia
Con il D.Lgs. 206/2005 è stata data attuazione alla Direttiva Comunitaria 44/99 dettata in materia di vendita e garanzie dei beni di consumo. Ai sensi dell’art. 130, comma 2 “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto”. Il difetto di conformità deve essere inteso nella sua accezione più ampia, comprensiva di vizi, mancanza di qualità e difetti in generale.
Soggetto tenuto alla Garanzia
Secondo l’art. 132, comma 1 “Il venditore è responsabile, a norma dell’art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”. Il responsabile nei confronti del consumatore è soltanto il venditore (in quanto sua unica controparte contrattuale), sicchè quest’ultimo non potrà certo pretendere (né durante il primo anno né mai) che il consumatore si rivolga direttamente al produttore per le riparazioni necessarie.
Venditore diverso da Apple
Quando si acquista un prodotto Apple fuori dagli store ufficiali (es. Mediaworld) è comunque possibile avere un contatto diretto con la casa madre.
Tale circostanza – che da un punto di vista giuridico rappresenta solo una facoltà – dipende nella volontà di Apple, da una parte, di fidelizzare il cliente, gratificandolo con un servizio di assistenza rapido, funzionale e privo di intermediari, e, dall’altra, di esaltare la propria immagine consolidando la reputazione di azienda efficiente anche nella delicata fase dell’assistenza.
La Apple, quindi, si fa carico nel primo anno dei guasti incorsi ai propri prodotti, concedendo una garanzia convenzionale (cioè non dovuta per legge) che si somma a quella legale dovuta dal venditore (per maggiori dettagli sull'AppleCare Protecion Plan leggete qui).
Dalle considerazioni appena riportate può comprendersi il motivo di tanta riluttanza da parte di alcuni rivenditori quando si tratta di sostituire/riparare un prodotto durante il suo secondo anno di vita: se unico responsabile nei confronti del consumatore è il venditore e la garanzia convenzionale del produttore è solo (nel migliore dei casi) di un anno, ecco che il primo si vedrà costretto ad accollarsi il costo degli interventi realizzati durante il secondo anno, salvo che dimostri con perizia che il difetto era di produzione/progettazione (facile immaginare le conseguenti perdite di denaro e tempo, soprattutto per gli esercizi commerciali più piccoli), e potendo così esercitare il diritto di regresso riconosciutogli dalla legge.
Conclusioni
Fermo restando confermata la durata di 2 anni della garanzia che copre i vostri dispositivi, in caso di guasto risulta necessario rivolegersi al venditore da cui avete acquistato il prodotto.
Nel caso in cui aveste acquistato l’iPhone direttamente da Apple, quest’ultima citando testualmente l’art. 132 , comma 1 “è responsabile, a norma dell’art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”.
Se, invece, l’acquisto è stato effettuato presso un soggetto terzo (es. Mediaworld o altro), è presso quest’ultimo che occorrerà rivolgersi per la garanzia. In entrambi i casi, la regola generale è che spetta al debitore (ossia al rivenditore) dimostrare di aver adempiuto o di non poter più adempiere per causa a lui non imputabile.
In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sancendo un principio che, di fatto, è legge), affermando che il creditore (cioè il consumatore), nel caso in cui agisca per ottenere l’adempimento e il risarcimento del danno, è comunque tenuto a provare esclusivamente la fonte del proprio diritto (ossia il contratto), mentre spetta al debitore l’onere di provare il fatto estintivo della pretesa del creditore (vale a dire di avere adempiuto).