In settimana la notizia ha suscitato grande clamore: il Giudice Muscolo del tribunale di Roma, IX Sezione Civile - specializzata in proprietà intellettuale - ha pronunciato ordinanza (dal blog di Stefano Quintarelli) con la quale ha accolto, nei soli confronti di Yahoo! Italia Srl la domanda cautelare di inibitoria "della continuazione o della ripetizione dei diritti di sfruttamento economico sul film 'About Elly', mediante il collegamento a mezzo del motore di ricerca ai siti che lo riproducono, diversi da quello ufficiale del film", avanzata dalla PFA Film Snc.
Il caso
La Società, titolare dei relativi diritti di sfruttamento economico del film, aveva avanzato richiesta, oltre che nei confronti di Yahoo! Italia S.r.l., contro Google Italy S.r.l. e Microsoft S.r.l., ma il Giudice ha ritenuto che tali ultimi due società - italiani - non fossero i gestori dei rispettivi motori di ricerca, sotto il 'controllo' (virgolettato d'obbligo) delle rispettive aziende madri statunitensi.
Yahoo! è stata condannata?
Con l'ordinanza viene inibita a Yahoo! Italia "la prosecuzione e la rispetizione della violazione dei dirittti di sfruttamento economico", che sono nella titolarità della PFA Films S.r.l., "sul film "About Elly" mediante il collegamento a mezzo dell'omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l'opera diversi dal sito ufficiale del film".
In parole più semplici: Yahoo! dovrà impedire che tramite il proprio motore di ricerca possano essere indicizzati siti che riproducano in tutto o in parte l'opera indicata.
Yahoo, quindi, sarà chiamata a verificare i collegamenti indicizzati dal proprio motore di ricerca e, per farlo, sarà probabilmente costretta ad inibire qualsiasi collegamento a parole come 'elly' e 'film', attesa l'impossibilità di procedere ad una rimozione singola e manuale di ogni singolo link.
Yahoo!, quindi, dovrà impedire l'indicizzazione delle pagine che si riferiscono al film medesimo violandone i diritti.
In concreto, Yahoo dovrà...
Vista la genericità della condanna, Yahoo dovrà eliminare dall'indicizzazione tutti i link incriminati, con l'effetto di eliminare anche siti che con la presunta violazione con c'entrano nulla, e, finanche, siti di critica o commento al film, con forte limitazione del diritto di critica e della libertà di espressione, ma, anche, del ritorno economico di cui il film stesso beneficia tramite la spontanea attività di critica, commento e recensione che caratterizza l'utente del web partecipativo.
Perchè si potrebbe verificare questa situazione?
L'ordinanza del Tribunale di Roma sembra ancora una volta riferirsi, all'interno dello 'spazio giuridico italiano', ad un principio che non gli appartiene: quello del 'notice and takedown', del quale abbiamo parlato a proposito della delibera AGCOM n. 668/2010 sulla rimozione dei contenuti, quel meccanismo per cui il titolare dell'opera può segnalare la presenza, su un sito di terzi, di contenuti in violazione dei propri diritti, e l'ISP può valutarli e procedere alla loro rimozione. In realtà, tale meccanismo opera su un fondamentale presupposto: che la segnalazione dei link/contenuti in violazione sia specifica. Non è possibile, pertanto, che tale meccanismo operi su semplice 'denuncia generica' relativa all'esistenza di link in violazione dei propri diritti di sfruttamento economico.
Nelle premesse, l'ordinanza emessa nei confronti di Yahoo! Italia menziona la necessaria specificità delle violazioni, senza poi trarne le debite conseguenze nel prosieguo, prevedendo, comunque, la responsabilità del motore di ricerca per non aver provveduto ad accogliere la generica richiesta avanzata dalla PFA.
Piccole osservazioni
Non va tralasciata la circostanza che non si tratta di una sentenza, ma di una ordinanza: il Giudice ha inibito la prosecuzione di un illecito - sommariamente accertato - ma la cristallizzazione della eventuale condanna si avrà solo con la sentenza a conclusione della fase di merito. Tra l'altro, Yahoo! ha fatto sapere in un comunicato di aver intenzione di impugnare l'ordinanza mediante reclamo, quindi ci saranno sicuramente delle evoluzioni nei prossimi giorni.
La pronuncia è certo importante, atteso che sancirebbe l'obbligo di rimozione di tutti i link in violazione di diritti economici di terzi, dietro semplice, generica segnalazione, che non provenga nè dall'Autorità Giudiziaria, nè da (eventualmente) un'autorità amministrativa.
Mi limito ad osservare che l'art. 17 del D. Lgs 70/2003 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno - che, agli articoli da 14 a 17, si occupa della responsabilità dei provider - non prevede alcun obbligo di sorveglianza generale da parte degli stessi, anche se gli articoli 14, 15 e 16 dispongono, in caso sia conosciuta l'illiceità delle informazioni , l'eliminazione delle stesse e la rimozione qualora l'ordine pervenga dall'autorità giudiziaria o altra autorità.
Fermo restando l'obbligo di controllo su SPECIFICHE informazioni individuate.
A mio parere, questo è il punto nodale della vicenda: mi sembra che nel caso in esame non ci sia stata contestazione specifica di specifici link, ma solo una contestazione generica circa l'indicizzazione di link che rimandavano al film in questione.
Ancora una volta, quindi, torna a galla l'annosa problematica del diritto d'autore in Rete, ormai una vera e propria saga; e, ancora una volta, la soluzione sembra essere lontana.
A questo punto, non ci resta che attendere il capitolo successivo.